Focus "Circolari"


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Circolare n. 06/2023

Oggetto:

D.L. 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”)
Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 13.1.2023 n. 6

Con il D.L. 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).
Il D.L. 18.11.2022 n. 176 è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla G.U. 17.1.2023 n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del D.L. 176/2022 rispetto a quanto indicato nella nostra circolare di Studio n. 33/2022.

1) CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA DETRAZIONI “EDILIZIE” - ULTERIORE MODIFICA DELLA DISCIPLINA
I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 9 del D.L. 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulteriormente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corri-spettivo ex art. 121 del D.L. 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicu¬ra¬zione).
Alla luce di tale modifica sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d’imposta:
  • in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:
    • una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo”, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    • tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    • una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;
  • in caso di opzione per la cessione del credito:
    • una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    • tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    • una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Ambito di applicazione
Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

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Circolare n. 05/2023

Oggetto:

Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197)
Principali novità in materia di cripto-attività

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bi-lancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.

1) NOVITÀ IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ
Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.
Argomento
Regime fiscale delle cripto-attività

Descrizione
Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla legge di bilancio 2023.
A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Soggetti non imprenditori
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:

  • che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta;
  • che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR:
  • le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza
  • tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
  • i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.
Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 461/97.

Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito

Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

Soggetti imprenditori

La legge di bilancio 2023 ha inserito nell’art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all’IRAP.
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Richiesta Circolari

Per ottenere il testo integrale delle Circolari, contattare lo studio al seguente indirizzo

mail@studiocossu.it

Grazie
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